Super Bonus 110% – Vantaggi e criticità
Il decreto rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) introduce il Bonus edilizia al 110% per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e antisismica (sismabonus), effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La normativa pone come obiettivo principale il recupero del patrimonio edilizio esistente, costituito da immobili fatiscenti ed obsoleti, con scarse prestazioni energetiche nella maggior parte dei casi ben al di sotto della classe energetica più bassa (classe G).
Ma attraverso un intervento di isolamento termico delle superfici opache (cappotto termico), che interessi almeno il 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente, o in alternativa, mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, sarà possibile migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio?
Diverse le domande sulla nuova agevolazione fiscale, che lascia non pochi dubbi e perplessità su alcune dinamiche operative, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il Superbonus consente di fruire direttamente del credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 o, per chi ha problemi di liquidità, può essere ceduto o può essere richiesto lo sconto in fattura, più un ulteriore incentivo del 10 per cento, in un periodo di 5 anni anziché 10 anni.
E’ possibile realizzare lavori appartenenti alle seguenti categorie di intervento:
- interventi di riqualificazione energetica (Super ecobonus)
- isolamento termico (cappotto termico);
- PER I CONDOMINI: sostituzione dei generatori di calore esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici) o con impianti di microcogenerazione. (valido anche per le seconde case);
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, con le stesse varianti del caso precedente (valido solo sulle Prime case).
2. Interventi di miglioramento sismico (Super sismabonus).
Anche gli impianti solari o fotovoltaici, con o senza sistemi di accumulo possono usufruire del superbonus ma a condizione che l’impianto venga installato congiuntamente ad uno degli interventi sopra citati.
In attesa delle linee guida, dei chiarimenti dell’agenzia delle entrate e dei decreti attuativi, che dovrebbero essere pubblicati entro il 19 Giugno, non mancano i profili di criticità evidenziati dalle varie categorie di settore.
Si auspica la necessità di operare una semplificazione dell’iter procedurale, soprattutto per quel che concerne gli indicatori che definiscono la qualità energetica del sistema edificio-impianto (indice di prestazione energetica globale).
Per poter usufruire del superbonus, tutti gli interventi suddetti dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, al fine di ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Il passaggio di due livelli energetici dovrà essere dimostrato mediante una diagnosi energetica (APE – attestato di prestazione energetica), elaborata da tecnico abilitato, al quale spetterà il compito di definire le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, prima e dopo la realizzazione dell’intervento migliorativo.
Chiariamo sin da subito che non sarà sufficiente realizzare un intervento tra quelli definiti dal decreto come interventi trainanti, ma occorrerà realizzare un gruppo di interventi che nel complesso consentiranno il raggiungimento di una determinata prestazione energetica.
Oltre alla realizzazione del cappotto termico, o alla sostituzione di un impianto di climatizzazione, sarà necessario, ad esempio, abbinare anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente aggravio di spesa.
Nel momento in cui viene pubblicato il presente articolo le banche, e gli intermediari finanziari in generale, stanno elaborando procedure atte ad erogare liquidità immediata a sostegno delle imprese che vogliono cedere il loro credito d’imposta.
Premesso che il Superbonus è una grande opportunità per tutti gli operatori del settore e per i cittadini che hanno la possibilità di rendere meno energivoro e più sicuro il proprio immobile con considerevoli risparmi, allo stesso tempo presenta delle criticità che non consentono di sfruttare al meglio i vantaggi di un sistema che se ben strutturato darà sicuramente un grande contributo all’economia del Paese.
In attesa delle linee guida, dei decreti attuativi (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del dl Rilancio, Quindi entro il 19 giugno), con la speranza che vengano apportate le modifiche e le semplificazioni richieste dalle varie Categorie di settore, i cittadini che hanno intenzione di rigenerare il proprio immobile al fine di renderlo più sicuro ed efficiente, nel frattempo, possono rivolgersi ad un tecnico il quale avrà il compito di elaborare una serie di valutazioni tecniche.
Una corretta valutazione degli interventi da realizzare, soprattutto nella fase preliminare di programmazione e pianificazione, deve essere preceduta da una serie di operazioni descritte di seguito:
- Diagnosi energetica dell’immobile, simulando la realizzazione degli interventi migliorativi che consentono l’innalzamento della classe energetica di almeno due livelli;
- Computo metrico dei lavori;
- Stima dei costi da sostenere;
- Valutazione della propria capienza fiscale detraibile o cedibile sotto forma di credito di imposta.
Solo attraverso un’ accurata valutazione tecnico-economica sarà possibile definire e pianificare le varie fasi operative di intervento, optando per la soluzione idonea al caso specifico.
Antonio
Studio Durso Energy Solutions