Blog ⇒ FOTOVOLTAICO E RISPARMIO ENERGETICO
IL FOTOVOLTAICO CONVIENE?
ASPETTI TECNICI E NORMATIVI
L’AEEG (Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) ha stimato un aumento medio annuo del prezzo dell’energia elettrica pari al 3,9%.
Producendo energia elettrica da fonte rinnovabile, consumiamo sul posto energia pulita limitando la quantità di elettricità che acquistiamo dalla Rete.
L’energia elettrica prodotta dall’impianto, infatti, ci aiuta a risparmiare sul costo della bolletta dell’energia elettrica, e questo è un vantaggio non indifferente, ma non l’unico!! Ma vediamo insieme come utilizzare nel migliore dei modi la tecnologia del fotovoltaico.
L’installazione di un impianto fotovoltaico in passato è stata agevolata grazie allo stanziamento di incentivi statali, che col passare degli anni sono stati via via rimodulati.
Ma oggi conviene installare un impianto fotovoltaico?
In questo articolo effettueremo una breve rassegna sui componenti che caratterizzano un impianto fotovoltaico, al fine di conoscere l’affidabilità nel tempo e le garanzie offerte dal produttore del componente specifico.
Un impianto fotovoltaico correttamente dimensionato consente un risparmio pari a circa il 60%, e se abbinato ad un sistema di accumulo, il vantaggio economico può raggiungere il 90 %.
Immagazzinando l’energia prodotta, infatti, possiamo incrementare la quota di autoconsumo raggiungendo una quasi totale indipendenza energetica.
Cos’è la detrazione Fiscale?
Con la detrazione fiscale del 50%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, è possibile recuperare sull’aliquota IRPEF la metà del costo dell’investimento iniziale.
La detrazione IRPEF del 50% unita al risparmio in bolletta, producono un vantaggio economico che consente di ammortizzare in tempi brevi, il costo iniziale sostenuto.
Costi di manutenzione?
Il fotovoltaico di tipo domestico è un sistema semplice che non richiede particolare attenzione dal punto di vista della manutenzione. E’ consigliato effettuare almeno due volte all’anno la pulizia dei moduli, un controllo degli apparati elettronici e dei cablaggi elettrici, al fine di assicurare sempre un alto rendimento dell’impianto.
Ma i componenti di un impianto che caratteristiche hanno? e soprattutto quali garanzie offrono?
Un impianto fotovoltaico è costituito da una serie di elementi ciascuno munito di garanzia del produttore, al fine di garantire la massima efficienza del sistema.
I moduli hanno due tipi di garanzie:
- garanzia di 25 anni sull’efficienza (con un valore minimo non inferiore all’80% della potenza nominale minima);
- Garanzia di 12 anni sul prodotto.
(riporto di seguito la scheda tecnica di un modulo fotovoltaico di produzione Viessmann, con i dati tecnici caratteristici)
L’inverter, o trasformatore di energia, è garantito per un periodo minimo di 5 anni, che nella maggior parte dei casi può essere esteso fino ad un massimo di 10 anni.
Le Batterie di accumulo hanno una garanzia di 10 anni sul prodotto e sui cicli di carica e scarica.
Quali autorizzazioni occorrono?
Il fotovoltaico può essere installato senza alcun titolo abilitativo, al di fuori dlle zone vincolate come previsto dal testo unico dell’edilizia, D.P.R. 380/01, all’art. 6 comma 1 lettera e.
Con il D.P.R. 31/17, è possibile installare un impianto fotovoltaico anche su immobili che ricadono in zone sottoposte a tutela, e pertanto esclusi da autorizzazione paesaggistica.
Nel decreto suddetto vengono elencati alcuni interventi di lieve entità per i quali è possibile seguire un iter semplificato. Tra gli interventi risultano le seguenti tipologie di installazioni:
INTERVENTI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE:
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici NON ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(immobili ed aree di particolare interesse storico);
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizione NON visibile dagli spazi pubblici esterni;
INTERVENTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA:
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(immobili ed aree di particolare interesse storico);
- l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.
E In un condominio come funziona?
E’ possibile installare un impianto fotovoltaico a servizio di un condominio, utilizzando le cosiddette “aree comuni” quali ad esempio un tetto. Grazie alla riforma del condominio, con l’entrata in vigore nel 2013, della legge n. 220 dell’ 11/12/2012, tutti i condomini possono dare un taglio drastico alle spese condominiali, installando un impianto fotovoltaico centralizzato, cioè a servizio di tutto il condominio, oppure un impianto autonomo, cioè a servizio di un singolo appartamento.
Nel primo caso, l’articolo n. 5 della legge indica i criteri da adottare per poter deliberare, in sede di assemblea, l’installazione dell’impianto. In tal caso, ai fini dell’approvazione, occorre il voto favorevole di almeno il 50% degli intervenuti, a condizione che essi rappresentino la metà del valore millesimale dell’edifcicio.
In caso di installazione di un impianto autonomo, a servizio di un singolo appartamento, il singolo condòmino può usufruire della superficie comune, a patto che non alteri la destinazione d’uso e non impedisca l’utilizzo anche ad altri, e nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli articoli 1120 e 1102 del c.c.
Quanto produce un impianto?
La produzione di un impianto fotovoltaico dipende da molteplici fattori, tra i quali: esposizione (orientamento e inclinazione del piano dei moduli), latitudine del sito.
Un impianto di 3kwp installato a Palermo, a parità di orientamento ed inclinazione del piano dei moduli, avrà una produzione diversa rispetto ad un 3kWp installato a Milano.
A sud infatti, si ha una producibilità media superiore a 1400 kwh per ogni chilowatt installato, mentre al Nord lo stesso impianto genererebbe una quantità di energia inferiore a 1300 kwh.
Il tempo di ritorno dell’investimento (payback time) è influenzato soprattutto dal risparmio in bolletta e dalla percentuale di autoconsumo, calcolati nell’arco dei 25 anni di vita utile.
Cos’è l’autoconsumo e come funziona lo “scambio sul posto”
Con il termine “autoconsumo” si intende l’energia prodotta dall’impianto e direttamente consumata in sito.
L’autoconsumo gode di un particolare incentivo statale denominato “scambio sul posto”, grazie al quale è possibile avere una remunerazione sull’energia immessa in rete, consentendo inoltre di recuperare la quota energia ed i servizi di rete sostenuti in bolletta (circa il 60% del costo del kwh).
Nel seguito riporto un breve video dove spiego come funziona lo Scambio sul posto e i relativi benefici economici:
Cosa succede ai moduli una volta completato il loro ciclo di vita?
Un modulo fotovoltaico è costituito da materiali che possono essere riciclati e sottoposti a processi di recupero delle materie prime, e a fine vita sono classificati come RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), grazie ad una normativa europea, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 49/2014, che ne chiarisce e regolamenta in maniera chiara la gestione.
Lo smaltimento di questi rifiuti avviene principalmente attraverso appositi Consorzi che garantiscono il trasporto e ritiro verso impianti di riciclaggio.
A partire dal 1 Luglio 2012 le aziende produttrici di moduli fotovoltaici hanno l’obbligo di aderire ad un sistema o consorzio che garantisca il riciclo. L’art. 4, lettera q) del Decreto, definisce come “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”, i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
I RAEE domestici, appartenenti al raggruppamento n. 4, vanno trasferiti ai “Centri di Raccolta”, come definito dall’Allegato 1 del DM 185/2007, e il conferimento è totalmente gratuito.
I moduli installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali, e devono essere conferiti dal Soggetto Responsabile per il tramite di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti),a un impianto di trattamento autorizzato.