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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Nuove Procedure per la Regione CALABRIA
La certificazione energetica è uno strumento che consente di determinare la qualità di un immobile dal punto di vista energetico. Si configura, quindi, come un marchio di qualità prestazionale che definisce gli standard energetici del sistema edificio-impianto, al fine di orientare il mercato immobiliare verso standard sempre più elevati di efficienza energetica.
Uno strumento molto utilizzato da costruttori, compratori, e progettisti in generale, utile a definire un’analisi conoscitiva dei materiali e di tutte le unità tecnologiche che caratterizzano un organismo edilizio.
QUADRO NORMATIVO
La comunità Europea ha emanato delle direttive, atte ad incentivare il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di gas a effetto serra, e delle linee guida che definiscono il primo passo verso un mercato più efficiente.
A tal fine è stata emanata la direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, che ha introdotto per la prima volta il concetto di certificazione energetica degli edifci.
La Direttiva suddetta è stata poi sostituita dalla successiva direttiva n. 2010/31/Ue, che ha perseguito gli intenti della precedente, focalizzando l’attenzione sui consumi energetici degli edifici, responsabili del 40% del consumo globale di energia dell’Unione europea.
La normativa Europea è stata poi recepita anche in Italia con il Dlgs 19 Agosto 2005 n. 192, che si prefigura come disciplina generale sull’efficientamento energetico, e come riportato nell’articolo 1 del Decreto, ha le seguenti finalità:
“stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico”.
Successivamente, con il Dpr 2 aprile 2009 n. 59, sono stati emanati i decreti attuativi con i quali vengono definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti prestazionali del sistema Edificio-Impianto, mentre, con il Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009, sono state approvate le linee guida per la certificazione energetica degli Edifici.
Negli anni seguenti sono state apportate alcune modifiche ai decreti precedenti, che hanno modificato alcuni aspetti delle Linee Guida Nazionali, eliminando l’autocertificazione da parte dei proprietari di immobili che hanno una classe energetica di tipo “G” (Decreto del 22 Novembre 2012, pubblicato il 13 Dicembre del 2012).
Il 6 giugno del 2013, invece, è entrato in vigore il Decreto Legge 4 giugno 2013 n°63 che recepisce una direttiva del 2010 (2010/31/UE), apportando varie modifiche al Dlgs 192/2005.
In particolare è stata modificata la definizione di “attestato di prestazione energetica”, che si prefigura come un documento rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, che attesta la prestazione energetica degli edifici, fornendo anche raccomandazioni o interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’attestato di prestazione energetica, di seguito APE, ha una validità massima di 10 anni, e richiede un aggiornamento ogni qualvolta vengono effettuati interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione o riqualificazione, quando gli interventi modificano gli standard energetici dell’immobile.
QUANDO E’ OBBLIGATORIO REDIGERE L’APE?
La certificazione energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione;
- Interventi di ristrutturazione importante su edifici esistenti;
- in caso di compravendita o locazione ad un nuovo soggetto
- Edifici pubblici con superficie totale superiore a 250 mq (l’APE dovrà essere affisso in pubblico)
Ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 192/2005, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, avrebbero dovuto essere definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
Il decreto di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013, con decreto del presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013, n. 75, annullando l’applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’allegato III al Dlgs 30 Maggio 2008, n. 115.
L’articolo 2 del decreto 75/2013 individua come soggetti abilitati alla certificazione energetica, i tecnici in possesso di uno specifico titolo di laurea e che siano abilitati all’esercizio della relativa professione, oppure siano in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per la certificazione energetica e superamento dell’esame finale;
Allo stesso modo sono abilitati gli enti pubblici, gli organismi privati e le società di servizi (Esco) a condizioni che nel proprio organico abbiano un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati.
La Regione Calabria ha legiferato in materia di certificazione, mediante la Legge Regionale 4 Novembre 2011, n. 41 , e negli articoli 9 e 10, ha introdotto il certificato di sostenibilità degli edifci, che comprende anche il certificato energetico obbligatorio previsto dal Dlgs 192/2005.
Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 introduce all’articolo 6 l’istituzione di una banca dati nazionale, denominata “SIAPE”, con lo scopo di raccogliere i dati relativi agli APE.
Con un comunicato del 2 Dicembre 2019 (link al comunicato https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?15904), la Regione Calabria informa che a partire dal 4 Dicembre 2019 è stata avviata la nuova fase di registrazione al Catasto Energetico informatizzato degli attestati di prestazione energetica, di seguito (APE-Calabria), raggiungibile al seguente link www.apecalabria.enea.it.
A partire dal 10 Dicembre, quindi, sarà obbligatorio trasmettere gli APE unicamente attraverso la suddetta piattaforma on line, che sostituisce definitivamente la vecchia procedura, che prevedeva l’inoltro delle certificazioni energetiche tramite email PEC all’indirizzo cert.energetica@pec.regione.calabria.it
Da una nota pubblicata sul sito Ape-Calabria, si apprende che: “al fine di consentire l’iscrizione al sistema informativo prioritariamente ai certificatori interessati ad utilizzare il sistema nel breve periodo, sino alla data del 10 gennaio 2020, il certificatore dovrà OBBLIGATORIAMENTE inviare il primo APE entro 10 giorni dalla data di iscrizione. Decorso tale termine di 10 giorni senza l’invio del predetto APE al certificatore VERRÀ INIBITO L’UTILIZZO DEL SISTEMA”.
Per un corretto utilizzo del sistema informatizzato Ape-Calabria è inoltre disponibile una guida all’uso, scaricabile direttamente dal sito oppure cliccando sul seguente link: Guida_APE_Calabria
Il nuovo Catasto Energetico informatizzato darà inoltre la possibilità ai cittadini e ad altri utenti autorizzati, di consultare gli APE relativamente agli immobili di proprietà, ed ai Notai, di consultare gli APE oggetto degli atti di propria competenza.
Le due tabelle riportate di seguito, riassumono il quadro normativo descritto in questo articolo e l’elenco dei casi in cui è obbligatorio elaborare la certificazione energetica di un immobile.